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Industria 4.0 – Iperammortamento: l’elenco dei beni incentivati

AICQ presenta l’interessante articolo “Industria 4.0 – Iperammortamento: l’elenco dei beni incentivati”.

14 novembre 2016 – Angela Casale per MB Group 

Il Disegno di Legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (4127), presentato il 29 ottobre 2016 dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, prevede diverse novità, oltre alla proroga per il 2017 dell’attuale superammortamento al 140% previsto per le aziende che investono in beni materiali strumentali nuovi, da cui vengono però esclusi “i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Viene introdotto l’iperammortamento al 250% per investimenti in beni materiali strumentali nuovi – di cui è stato fornito un elenco dettagliato nell’allegato A – che siano “funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0”.

Per quanto riguarda i software, dal 2017 anch’essi  potranno godere di agevolazioni: infatti, ai beni immateriali strumentali – il cui elenco si trova nell’allegato B – viene esteso il superammortamento al 140% (non è previsto, quindi, il beneficio dell’iperammortamento al 250%), ma alla condizione che siano “connessi ad investimenti in beni materiali Industria 4.0”. In altre parole, per poter ottenere un’agevolazione anche sul software, l’acquisto dello stesso dovrà essere collegato ad un investimento in beni materiali strumentali (compresi nell’allegato A) per il quale si benefici dell’iperammortamento al 250%.

Importante:

Come si legge nell’articolo 3, comma 4, del Disegno di Legge di Bilancio 2017, per la fruizione dei benefici, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante o, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500 000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L’allegato A del Disegno di Legge di Bilancio 2017 divide i “beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0” in tre grandi categorie:

  1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti.
  2. Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità.
  3. Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica « 4.0 ».

Nella categoria 1, “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”, rientrano, ad esempio, macchine utensili destinate ad una serie di operazioni (asportazione, assemblaggio, ecc…); robot e sistemi robotizzati; magazzini automatizzati e interconnessi; macchine, strumenti e dispositivi automatizzati per la logistica; strumenti per il trattamento e recupero di residui.

Tutte le macchine facenti parti di questa categoria dovranno, però, essere “dotate delle seguenti caratteristiche:

  1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
  2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro”.

Altra condizione da soddisfare è che tutte le macchine siano “dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);
  4. dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;
  5. filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti”.

La categoria 2, “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” comprende, ad esempio, sistemi di misura – a coordinate e non – per la verifica dei requisiti geometrici di prodotto; sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali); sistemi intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici; strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso, in modo da consentire il monitoraggio delle prestazioni dei prodotti nel tempo.

Nella categoria 3, “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0”, rientrano, tra l’altro, postazioni di lavoro adattabili in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori; sistemi per il sollevamento/traslazione di carichi o oggetti esposti ad alte temperature; dispositivi wearable e di realtà aumentata nonché apparecchiature di comunicazione tra operatore e sistema produttivo; interfacce uomo-macchina (Human Machine Interface, HMI) intelligenti.

La lista dei beni immateriali strumentali incentivabili (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), purché connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0», è contenuta nell’allegato B.

Gli investimenti potranno riguardare, tra l’altro, la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (ad esempio, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing); la progettazione di sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni; il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione; la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi, ecc.

>>> Scarica l’allegato A per consultare l’elenco dei beni materiali strumentali che potranno godere dell’iperammortamento al 250%:  allegato-a_disegno-legge-bilancio-2017

>>> Scarica l’Allegato B per consultare l’elenco dettagliato dei beni immateriali strumentali, connessi ad investimenti in beni materiali «Industria 4.0», che potranno usufruire del superammortamento al 140%: allegato-b_disegno-legge-bilancio-2017

Per tutti i riferimenti ufficiali, compreso il testo del Disegno di Legge, clicca sul seguente link

Per la notizia “Nasce AICQ INDUSTRIA 4.0”, clicca sul seguente link

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