L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, fornisce le prime indicazioni in riferimento alle modifiche introdotte dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.
L’INL ha chiarito che i nuovi obblighi formativi in capo al datore di lavoro (tra i quali quello di assicurare un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico), ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 30 Giugno 2022.
Fino al nuovo accordo devono comunque essere rispettati gli obblighi previsti in precedenza, ovvero dall’accordo numero 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (il Testo Unico della sicurezza sul lavoro).
Per ulteriori dettagli >>> Scarica la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 dell’INL