• venerdì , 29 marzo 2024

Le Reti di Imprese tra i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni previste dal Piano Nazionale Industria 4.0

Dal Delegato di AICQ Industria 4.0 – Oliviero Casale – la news a seguire “Le Reti di Imprese tra i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni previste dal Piano Nazionale INDUSTRIA 4.0”.

Il panorama imprenditoriale italiano è costituito da piccole e micro imprese che per affrontare la Quarta Rivoluzione Industriale avranno necessità di “fare rete” in modo da poter superare lo scoglio dimensionale che spesso è indice di ridotti investimenti in ricerca ed innovazione. Le Reti di Imprese, per questo motivo, saranno una importante opportunità per le piccole e medie imprese italiane che vogliano aggregarsi per creare filiere produttive digitalizzate e mettere a fattore comune, così, “capitale umano”, innovazione, ricerca, IOT, Big Data. La gestione integrata di processi e strutture produttive nelle Reti di Imprese permetterà di ridurre costi ed aumentare la produttività e le possibilità di accedere a nuovi mercati.

Anche le Reti di Imprese potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal PIANO Industria 4.0 come evidenziato anche nella Circolare N° CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 avente per oggetto “Industria 4.0 – Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”” pubblicata sul sito del MISE in cui vengono, da pag. 22 a pag. 24, evidenziate le indicazioni per l’ottenimento del regime agevolativo. 

<<Nell’ipotesi in cui gli investimenti siano effettuati da imprese che aderiscono al “contratto di rete” disciplinato dall’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, ai fini dell’applicazione del meccanismo agevolativo occorre distinguere a seconda che si tratti di “rete-contratto” o di “rete-soggetto”.

Nel caso in cui la rete di imprese si configuri come “rete-contratto”, vale a dire sia priva di autonoma soggettività giuridica (nonché di autonoma capacità tributaria), gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti in capo alle imprese partecipanti.

Nella “rete-contratto”, la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti (v. circolare n. 20/E del 18 giugno 2013).

Con riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati nell’ambito di una “rete-contratto”, possono verificarsi due ipotesi:

1) l’investimento viene effettuato dall’organo comune che agisce in veste di mandatario con rappresentanza: in tal caso, l’acquisto produce la diretta imputazione dell’operazione ai singoli partecipanti, traducendosi nell’obbligo del fornitore di fatturare a questi ultimi, per la parte di prezzo ad essi imputabile, l’operazione passiva posta in essere dall’organo comune;

2) l’investimento viene effettuato dalla singola impresa o dall’“impresa capofila” che opera senza rappresentanza: in tal caso, l’acquisto non comporta alcun effetto diretto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto e la singola impresa o l’eventuale “capofila” dovrà “ribaltare” il costo ai partecipanti per conto dei quali ha agito emettendo fattura per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese.

Pertanto, in relazione ai costi concernenti investimenti in beni materiali strumentali nuovi, fatturati o “ribaltati” alle singole imprese retiste, sono queste ultime che hanno diritto al super ammortamento sulla quota parte del costo di propria competenza.

Nel caso in cui, invece, la rete di imprese dotata di fondo patrimoniale comune si configuri come “rete-soggetto”, ossia, mediante l’iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese, acquisisca un’autonoma soggettività giuridica, gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla “rete-soggetto”.

Coerentemente con la diversa configurazione che nella “rete-soggetto” assumono i rapporti tra le imprese partecipanti e la “rete”, l’effettuazione degli investimenti è imputabile alla “rete-soggetto”, la quale, pertanto, è l’impresa alla quale spetta il super ammortamento.>>***

*** – fonte : Circolare CIRCOLARE N.4/E del 30/03/2017 MISE-Agenzia delle Entrate

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